Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33455/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33455/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33455/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUMA ROBERTO nato a MILANO il 19/02/1975 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO 1. Suma Roberto ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 12/10/2021 che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città in data 10/09/2019, ha confermato l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui agli artt. 640, 648, 491, 61, n. 7 e 99, comma 4 cod. pen. Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione circa le risultanze processuali. Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserito difetto di motivazione è smentita dalla lettura della sentenza impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori in atti in punto di colpevolezza dell'imputato per i delitti ascrittigli.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 640 cod. pen, art. 648, comma 2 cod. pen, art. 99, comma 4 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33455/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserito difetto di motivazione è smentito dalla lettura della pronuncia impugnata che dimostra l'esistenza di un apparato argomentativo connotato da coerente e lineare logicità nonché la corretta applicazione della legge penale in punto di recidiva da parte della Corte territoriale. In particolare, i giudici di merito hanno fondato l'applicazione dell'art. 99, comma 4 cod. pen. sulla rilevata sussistenza della relazione di maggiore pericolosità sociale, connessa ad una valutazione coerente che attiene al tipo di precedenti annoverati dal ricorrente ed ai reati in contestazione quali espressione di un percorso illecito mai sopito (pag. 5 della sentenza impugnata).

Parole chiave

Generato dall'IA
truffa in materia di credito reati contro il patrimonio fine di indebito profitto uso di un documento falso credito di rimborso corruzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 640 cod. pen
Quanto al profilo attinente all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 cod.
art. 648, comma 2 cod. pen
violazione di legge in relazione all'art. 648, comma 2 cod. pen.
art. 99, comma 4 cod. pen
violazione di legge in relazione all'art. 99, comma 4 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUMA ROBERTO nato a MILANO il 19/02/1975 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Suma Roberto ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 12/10/2021 che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città in data 10/09/2019, ha confermato l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui agli artt. 640, 648, 491, 61, n. 7 e 99, comma 4 cod. pen. Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione circa le risultanze processuali. Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserito difetto di motivazione è smentita dalla lettura della sentenza impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori in atti in punto di colpevolezza dell'imputato per i delitti ascrittigli.

Quanto al profilo afferente all'elemento soggettivo del delitto di cui all'art.648, comma 2 cod. pen., si rileva come i giudici di merito hanno fondato l'affermazione di colpevolezza sulla scorta della mancata giustificazione da parte del prevenuto circa le modalità con cui sia venuto in possesso dei titoli di credito, l'identità del soggetto che glie li avrebbe consegnati e, infine, l'eventuale causa giustificativa della predetta dazione (pag. 3 della sentenza impugnata). In tal senso, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (ex multis, Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Rv. 268643).

Peraltro, detto principio non ha determinato alcuna inversione dell'onere della prova in ordine all'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, anche considerata la valenza gravemente indiziaria degli elementi di fatto declinati dai giudici di merito, che non rinvengono elementi difensivi di contrasto ritualmente introdotti ex artt. 190 e 495, comma 2 cod. proc. pen. Quanto al profilo attinente all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen., le censure dedotte si traducono in mere doglianze in punto di fatto non consentite in sede di legittimità, e risultano volte e prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (pag. 4 della sentenza impugnata). 1.2. violazione di legge in relazione all'art. 648, comma 2 cod. pen.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserita violazione di legge sostanziale risulta basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità. Peraltro, le doglianze dedotte risultano meramente riproduttive di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici. In particolare, il ricorrente non si confronta con la parte della motivazione in cui la Corte territoriale specifica il motivo fondante il diniego della circostanza attenuante invocata, correttamente ravvisato nell'irrilevanza del contenimento ad opera del terzo degli effetti dannosi del reato la cui gravità risulta basata su precisi indici di disvalore (pag. 4 della sentenza impugnata). 1.3. violazione di legge in relazione all'art. 61, n. 7 cod. pen.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto la doglianza dedotta risulta volta a prefigurare una ricostruzione fattuale e giuridica alternativa rispetto a quella asseverata dai giudici di merito e fondata su un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici. Peraltro, il motivo è vietato in sede di legittimità in quanto generiche e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente non si confronta. In particolare, dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva come la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante è fondata sulla "rilevante gravità" del danno patito dalla persona offesa, costituito da ingenti somme di denaro, peraltro mai restituite dall'imputato, se non in minima parte (pag. 4 della sentenza impugnata). 1.4. violazione di legge in relazione all'art. 99, comma 4 cod. pen. e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione sul punto, posto che la recidiva andava disapplicata.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserito difetto di motivazione è smentito dalla lettura della pronuncia impugnata che dimostra l'esistenza di un apparato argomentativo connotato da coerente e lineare logicità nonché la corretta applicazione della legge penale in punto di recidiva da parte della Corte territoriale. In particolare, i giudici di merito hanno fondato l'applicazione dell'art. 99, comma 4 cod. pen. sulla rilevata sussistenza della relazione di maggiore pericolosità sociale, connessa ad una valutazione coerente che attiene al tipo di precedenti annoverati dal ricorrente ed ai reati in contestazione quali espressione di un percorso illecito mai sopito (pag. 5 della sentenza impugnata).

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in