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Ordinanza — n. 33454/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding evidence standards and general mitigating circumstances in a receiving crime case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33454/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Nikolic Dusan inadmissible. The appellant challenged the appellate court's confirmation of criminal responsibility for receiving stolen goods and the denial of general mitigating circumstances. The court ruled that the lower court correctly applied established case law regarding evidence sufficiency and the discretion to weigh relevant facts without addressing every single argument.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the lower court's decision on evidence standards or mitigating circumstances is based on sound reasoning that selects decisive elements from the case file, even if other arguments are not explicitly addressed.

Parole chiave

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criminal responsibility receiving crime evidence standards mitigating circumstances inadmissible appeal free evaluation procedural admissibility ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010
La Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv.
Sez. Un. sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007
Sez. 2 n. 3609 del 18/1/2011
Sez. 6 n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 2 Sent. n. 24995 del 14/05/2015
Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLIC DUSAN nato il 14/09/1948 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 10 giugno 2019.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, NIKOLIC Dusan.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità, è manifestamente infondato. La Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914). 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto sussiste nel provvedimento della Corte territoriale adeguata e logica motivazione che valorizza, perlomeno in fatto, le effettive condizioni di vita, le ingenti disponibilità di beni ricettati, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) potendo il giudice, ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle circostanze attenuanti generiche,A* tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr. Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378).

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in ma, il 1° giugno 2022 Il Consigl