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Ordinanza — n. 33453/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of factual correlation and improper retrial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33453/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the criminal appeal by Jonathan Henry Meza Sayes inadmissible. The appellant argued for a different factual correlation and attempted requalification of the crime, but the court found these complaints manifestly unfounded. The decision rests on the established principle that the Court of Cassation cannot re-evaluate facts or adopt new factual parameters.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding, dismissing appeals based on such grounds.

Parole chiave

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Criminal Appeal Inadmissibility Factual Correlation Requirement Court of Cassation Jurisdiction Attempted Robbery Qualification Criminal Procedure Law Italy tentata rapina commisurazione della pena per rapina reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sent. n. 11135 del 22/02/2017
(Sez. 2, Sent. n. 11135 del 22/02/2017 Rv.
sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio
sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini
234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEZA SAYES JONATHAN HENRY (CUI 03T4PC8) nato il 14/01/1985 avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di MEZA SAYES Jonathan Henry e MEZA SAYES John Jusept in ordine a fattispecie di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, porto di coltello per come rispettivamente ascritti già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 18 gennaio 2021.

2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MEZA SAYES Jonathan Henry, che ha successivamente depositato memoria in data 12 maggio 2022 a ulteriore illustrazione dei motivi articolati.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Entrambi i motivi, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità, si lamenta la mancata di correlazione tra accusa sentenza, la credibilità della parte offesa, la qualificazione del fatto da ritenersi quale tentativo, risulta manifestamente infondato. 3.1.1. La descrizione del fatto - per come emerge della lettura congiunta dei diversi capi di imputazione risulta inalterato dalla imputazione alla condanna. 3.1.2. La credibilità della parte offesa risulta affermata sulla base di motivazione logica e lineare e trova riscontro nelle stesse dichiarazioni degli operanti intervenuti. 3.1.3.

Risulta impossibile la riqualificazione delle condotte in termini di tentativo perché, ai fini della configurazione della rapina impropria consumata, è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico. (Sez. 2, Sent. n. 11135 del 22/02/2017 Rv. 269858 conf. sent. n. 11340/2019; sent. n. 10217/2019; sent. n. 6961/2019; sent. n. 148/2019; sent. n. 55424/2018; sent. n. 52717/2018; sent. n. 52716/2018; sent. n. 52556/2018; sent. n. 51930/2018; sent. n. 39701/2018). 3.1.4.

Nel resto, l'articolazione dei motivi di ricorso risulta proporre questioni estranee al giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decisa in Roma, il 1° giugno 2022 Il Consi