Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific legal grounds and factual basis for the claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Cesarini Moreno inadmissible, confirming the lower court's finding of criminal liability for damages. The appellant argued for a legitimate conduct defense, but the court noted the appeal was abstract, factually unsupported, and contradicted by witness testimony regarding the removal of fruit trees. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 392, 633, 635 c.p.; The appeal is inadmissible if it is abstract, factually unfounded, and fails to provide specific legal grounds for contesting the criminal liability declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARINI MORENO nato a PERUGIA11 10/09/1974 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Perugia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di cui agli articoli 392, 633, 635 già pronunciata dal Tribunale di Perugia con sentenza 9 giugno 2020.
2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CESARINI Moreno. 2.1. Le parti civili costituite hanno depositato conclusioni scritte, memoria e nota spese.
3. Il ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità e si afferma la presenza di una condotta legittima, è aspecifico, fattuale, tendente ad una mera rilettura del fascicolo processuale et comunque, manifestamente infondate/. La condanna si fonda sulle dichiarazioni testimoniali che hanno evidenziato che l'unico soggetto che aveva seguito i lavori era il ricorrente, con la conseguenza che entrambi i giudici del merito hanno affermato, in maniera logica e coerente, che il eg. medesimo ricorrente da considerarsi almeno uno dei committenti delle opere poste in essere.
Nessuna rilevanza ha quindi, sotto tale aspetto, l'identificazione di chi fosse proprietariodel terreno. Quanto invece alla sussistenza di una condotta legittima, questa risulta essere del tutto contrastante con i danneggiamenti arrecati in conseguenza della rimozione dei quattro alberi da frutto. 3.2. Inammissibili risultano anche le doglianze in ordine alla congruità delle spese liquidate alla parte civile in conseguenza della assoluta genericità della doglianza medesima e della mancata indicazione di qualsiasi parametro di liquidazione e di calcolo anche alternativo.
4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di assistenza e difesa delle costituite parti civili che liquida in complessivi euro duemila oltre accessori di legge. Così deciso • Roma, il 1° giugno 2022 Il Consi iere estenso