Ordinanza — n. 33449/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODOU FALL nato il 20/05/1957 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; e Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di cui agli articoli 474-648 cod pen già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 21 giugno 2013.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33449/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di cui agli articoli 474-648 cod pen già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 21 giugno 2013.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODOU FALL nato il 20/05/1957 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; e Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di cui agli articoli 474-648 cod pen già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 21 giugno 2013.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MODOU Fall.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta la mancata esclusione della recidiva, risulta inammissibile in difetto di omologo motivo proposto in sede di appello da parte del medesimo imputato. In sostanza, la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto. 3.2. Il secondo motivo, con cui si contesta la presenza di una motivazione meramente apparente, risulta del tutto generico ed aspecifico perché nemmeno prende in considerazione il tenore effettiva della motivazione della sentenza di appello e la presenza di una esposizione dei fatti e di una valutazione dei medesimi comunque dettagliata alla luce di consolidata giurisprudenza di legittimità.
4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis in Roma, il 1° giugno 2022 Il Consi liere estensore Il