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Ordinanza — n. 33445/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33445/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33445/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MURO CARMELA nato a NAPOLI il 12/11/1962 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di un ciclomotore già pronunciata dal Tribunale di Napoli-sezione distaccata di Afragola con sentenza 12 gennaio 2012.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33445/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui al capoverso dell'articolo 648 cod pen in conseguenza del fatto che "non ogni veicolo, pur funzionante, ... è necessariamente contrassegnato da apprezzabile valore economico" è manifestamente infondato sussistendo una motivazione congrua in ordine alla natura e alla funzione del mezzo nonché in relazione anche alla presenza di un danno per il necessario rimpiazzo dello stesso.

Parole chiave

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spese del veicolo a motore valore economico economicità carenza di sostanza economica infrazione privilegiata incidente ciclistico
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MURO CARMELA nato a NAPOLI il 12/11/1962 avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di un ciclomotore già pronunciata dal Tribunale di Napoli-sezione distaccata di Afragola con sentenza 12 gennaio 2012.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, DE MURO Carmela.

3. Il ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui al capoverso dell'articolo 648 cod pen in conseguenza del fatto che "non ogni veicolo, pur funzionante, ... è necessariamente contrassegnato da apprezzabile valore economico" è manifestamente infondato sussistendo una motivazione congrua in ordine alla natura e alla funzione del mezzo nonché in relazione anche alla presenza di un danno per il necessario rimpiazzo dello stesso.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° giugno 2022 Il Consi 'ere estensore Il Preside