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Ordinanza — n. 33443/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding aggravated extortion circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33443/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Raffaele Chioccarelli inadmissible, confirming the lower court's finding of criminal responsibility for aggravated attempted extortion. The appellant argued against the statutory aggravating circumstance and the denial of general mitigating circumstances, but the court found these claims manifestly unfounded based on established facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 416 bis. 1 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds contesting the statutory aggravating circumstance or the assessment of mitigating circumstances are manifestly unfounded and lack any factual basis.

Parole chiave

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aggravated extortion manifestly unfounded inadmissible appeal criminal responsibility general mitigating circumstances ne bis in idem court costs estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 416 bis. 1 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378
Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378) 4.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIOCCARELLI RAFFAELE nato a CAIVANO il 19/08/1965 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di tentata estorsione aggravata già pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza 25 gennaio 2021 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CHIOCCARELLI Raffaele.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si contesta la sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 416 bis. 1 cod pen, risulta manifestamente infondal:o posto che risulta di fatto non contestata l'evocazione - in qualità di interessato - di un esponente della criminalità organizzata locale determinando tale circostanza pacificamente la prospettazione dell'operatività di un'associazione di stampo camorristico. 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione che - almeno in fatto - valorizza la gravità della condotta e la reiterazione delle richieste estorsive.

Va al proposito ricordato che il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle circostanze attenuanti generiche senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem", ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili (cfr. Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378) 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle amm