Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for robbery, citing lack of recidivism and stable criminal choice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Vittorio Salustri inadmissible regarding his criminal conviction for robbery. The lower court affirmed the conviction by noting the defendant's indifference to prior detention periods and his stable criminal choices, which established increased dangerousness. Consequently, the court rejected the claim of non-applied recidivism and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the territorial court's reasoning logically demonstrates the absence of recidivism and the stability of the criminal choice, thereby confirming the increased dangerousness of the offender.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALUSTRI VITTORIO nato a ALBANO LAZIALE il 02/03/1972 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina già pronunciata dal Tribunale di Velletri con sentenza 9 settembre 2021.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, SALUSTRI Vittorio.
3. Il ricorso, con cui si lamenta la mancata disapplicazione della recidiva contestata, risulta manifestamente infondato in ragione del carattere congruo e logico della motivazione resa dalla Corte territoriale che valorizza la sostanziale indifferenza dell'imputato ai plurimi periodi di detenzione subiti e alle condanne così palesando una stabilità della scelta criminale che, unitamente alla concreta valutazione delle modalità del fatto oggetto del giudizio, esplicita l'ingravescente pericolosità di costui.
4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis iri Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigl ere estensore Il President