Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33438/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33438/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33438/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMED DIETER nato il 12/12/1989 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Trento-sezione distaccata di Bolzano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina e lesioni già pronunciata dal Tribunale di Bolzano con sentenza 21 giugno 2021.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33438/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Non appare possibile dubitare - alla stregua del preciso contenuto delle dichiarazioni della persona offesa - del fatto che la violenza risulta essere stata indirizzata alla persona al fine di renderla incapace di reagire e potersi impossessare dei beni poi sottratti. È per converso principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui, qualora la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, cagioni lesioni personali, il corrispondente reato di lesioni e concorre con quello di rapina (Sez. 2, Sentenza n. 21458 del 05/03/2019 - dep. 16/05/2019 - Rv. 276543 - 01).

Parole chiave

Generato dall'IA
lesioni personali reati violenti azione civile aggressione fisica rapina danneggiamento
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMED DIETER nato il 12/12/1989 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Trento-sezione distaccata di Bolzano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina e lesioni già pronunciata dal Tribunale di Bolzano con sentenza 21 giugno 2021.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, AHMED Dieter.

3. Il ricorso, con cui si lamenta l'erronea qualificazione giuridica dei fatti e il fatto che non sia stato ritenuto il riato di lesioni assorbito in quello di rapina risulta inammissibile. Le doglianze in punto responsabilità risultano proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità ,rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Mìnervini, Rv. 253099).

Non appare possibile dubitare - alla stregua del preciso contenuto delle dichiarazioni della persona offesa - del fatto che la violenza risulta essere stata indirizzata alla persona al fine di renderla incapace di reagire e potersi impossessare dei beni poi sottratti. È per converso principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui, qualora la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, cagioni lesioni personali, il corrispondente reato di lesioni e concorre con quello di rapina (Sez. 2, Sentenza n. 21458 del 05/03/2019 - dep. 16/05/2019 - Rv. 276543 - 01).

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° giugno 2022 Il Consigl ere estensore Il