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Ordinanza — n. 33437/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal regarding counterfeit goods, ruling the crime is a danger offense protecting public trust.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33437/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Domenico Cuomo inadmissible, confirming the lower court's finding of criminal liability for selling counterfeit products. The appellant argued that the poor quality of goods allowed buyers to infer the false origin, but the court rejected this, stating the offense under Article 474 of the Penal Code is a danger crime protecting public trust in trademarks rather than requiring actual deception. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 474 cod. pen.; The crime of selling counterfeit goods is a danger offense that protects public trust in trademarks, meaning gross counterfeiting or deceptive selling conditions are not required for conviction.

Parole chiave

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counterfeit goods danger offense public trust criminal appeal inadmissible appeal trademark protection Article 474 contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
art. 474 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013
- ex plurimis - Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013 - 03/02/2014, Rv.
Sez. 6, Sentenza n. 53823 del 05/10/2017
Per altro verso, non risulta nemmeno che l'eccezione sia stata proposta tempestivamente in precedenza (Sez. 6, Sentenza n. 53823 del 05/10/2017 Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUOMO DOMENICO nato a NAPOLI il 31/01/1959 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di cui agli articoli 474 e 648 cod pen già pronunciata dal Tribunale di Frosinone con sentenza 9 luglio 2020.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CUOMO Domenico.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità in conseguenza della scarsità qualitativa dei prodotti in vendita e delle condizioni della vendita stessa (che secondo il ricorrente avrebbero permesso l'acquirente di media esperienza di comprendere la falsa provenienza del bene contraffatto), è manifestamente infondato posto che la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr. - ex plurimis - Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013 - 03/02/2014, Rv. 258722). 3.2.

Il secondo motivo, con cui si lamenta la nullità della sentenza in conseguenza della revoca da parte del giudice di primo grado dei testi della pubblica accusa, risulta del tutto generico non comprendendosi rispetto a quali circostanze sussisterebbe l'interesse della parte ad opporsi alla revoca. Per altro verso, non risulta nemmeno che l'eccezione sia stata proposta tempestivamente in precedenza (Sez. 6, Sentenza n. 53823 del 05/10/2017 Rv. 271732 - 01) 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° giugno 2022 Il ConsiaJfre estens