Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33435/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33435/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33435/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BREGA GIANLUCA nato a ROMA il 02/12/1975 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di un motociclo già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 14 dicembre 2020.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33435/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di un motociclo già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 14 dicembre 2020.

Parole chiave

Generato dall'IA
incidente motociclistico guida recidiva in stato di ebbrezza guida nonostante revoca della patente altri reati contravvenzione alla circolazione infrazione privilegiata
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BREGA GIANLUCA nato a ROMA il 02/12/1975 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di un motociclo già pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza 14 dicembre 2020.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, BREGA Gianluca.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo e il secondo motivo, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità e la qualificazione giuridica dei fatti, risultano essere manifestamente infondati. Sul punto, la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base della non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914). 3.2. Il terzo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge risulta inammissibile in quanto del tutto generico, pacifica rimanendo l'assenza di elementi valutabili a favore e nemmeno contestata l'insussistenza del motivo di appello in punto sospensione condizionale.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in oma, il 1° giugno 2022 Il Consigli re estensore