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Ordinanza — n. 33434/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and exceeding cassation powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33434/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Costa Calogero inadmissible. The appellant's sole ground of appeal was deemed too generic, lacking specific references to the contested court's reasoning, and exceeded the limits of cassation review. Consequently, the court upheld the lower court's finding of criminal liability and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if its grounds are generic and fail to point to specific errors in the lower court's reasoning, as the supreme court cannot re-evaluate factual elements or adopt new fact-finding parameters.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal limits of cassation review factual re-evaluation prohibition procedural costs and fine spese per le indagini prove acquisite illegalmente registrazione clandestina di conversazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio
sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini
234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA CALOGERO nato a PALERMO il 07/04/1982 avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di danneggiamento e tentata violazione di domicilio già pronunciata dal Tribunale di Palermo con sentenza 3 ottobre 2018.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, COSTA Calogero.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità e la sottovalutazione delle tesi difensive, risulta del tutto generico in quanto non contenente alcuno specifico riferimento a concreti passaggi motivazionali del provvedimento impugnato. Il ricorso medesimo risulta inoltre proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elemenl:i in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste.

Risultano infatti adeguatamente valorizzati gli elementi inerenti alla affidabile qualità delle immagini utilizzate per l'individuazione, alla mancata presenza di qualsivoglia spiegazione alternativa da parte degli imputati, alla sussistenza di tutti gli elementi strutturali delle fattispecie contestate.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Ca:ssa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis in Roma, il 1° giugno 2022 Il Consicitiere estensore I