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Ordinanza — n. 33433/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33433/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33433/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHOXHA KUJTIM nato il 02/04/1965 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di cui all'art. 712 cod pen già pronunciata dal Tribunale di Pistoia con sentenza 11 aprile 2019.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 33433/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di cui all'art. 712 cod pen già pronunciata dal Tribunale di Pistoia con sentenza 11 aprile 2019.

Parole chiave

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origine delle merci dubbio circa il carattere di infrazione difetto di prova del nesso causale spese giustificate dall'uso commerciale accertamento insufficiente dei fatti spese di acquisto

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XHOXHA KUJTIM nato il 02/04/1965 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di cui all'art. 712 cod pen già pronunciata dal Tribunale di Pistoia con sentenza 11 aprile 2019.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvechmento l'imputato, XHOXHA Kuitim.

3. Entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta la dichiarata la penale responsabilità, sono inammissibili in quanto sussiste sul punto motivazione congrua e logica che valorizza - in ordine all'effettività dell'accertamento della legittima provenienza - il carattere dubbio della documentazione in punto certezza della data e provenienza effettiva. Corretta è anche la valorizzazione della richiesta a terzi di determinare l'effettivo valore del bene, logicamente valutata come esplicitaz!one di un sospetto in ordine ai motivi della esiguità del prezzo di acquisto; sospetto qualificato dal fatto che lo stesso imputato ha dichiarato di commerciare in articoli omologhi alla biciletta in imputazione.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deci d in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consi liere estensore Il P