Italian court dismisses appeal on recidivism due to insufficient evidence of stolen goods origin.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Armando Ferrigno's appeal against the second-instance conviction for recidivism inadmissible. The appellant argued for a complete re-evaluation of evidence and the renewal of the trial, but the court found these requests unsupported by the record. Consequently, the lower court's finding of criminal responsibility was upheld based on the existing evidence regarding the origin of the possessed items.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court correctly applied the established principle that the material and psychological elements of the crime of recidivism can be proven without requiring the defendant to prove the provenance of the received items, provided they offer a credible explanation for possession.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRIGNO ARMANDO nato a GELA il 15/12/1989 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal Tribunale di Gela con sentenza 28 settembre 2020.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, FERRIGNO Armando 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo, con cui si lamenta una illegittima e incompleta valutazione delle prove e si contesta la dichiarata penale responsabilità, è inammissibile. 3.1.1. La Corte di appello si è infatti correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in male fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.
Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914). Per altro verso, risulta logica e congrua la motivazione in relazione alla ritenuta inattendibilità della documentazione presentata dalla ricorrente 3.1.2. Quanto alle doglianze in punto mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, la completezza della motivazione e delle acquisizioni istruttorie sono elementi che portano ad escludere la sussistenza dei presupposti per la rinnovazione medesima.
4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00. 2 fr
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° giugno 2022 Il Consig le)-e esten