Sentenza — n. 33428/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRARI CARLO nato a BORGONOVO VAL TIDONE il 11/08/1949 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di un assegno già pronunciata dal Tribunale di Milano con sentenza 6 maggio 2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33428/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato. 3.1. La morte dell'imputato intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, infatti, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245).
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRARI CARLO nato a BORGONOVO VAL TIDONE il 11/08/1949 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di un assegno già pronunciata dal Tribunale di Milano con sentenza 6 maggio 2019.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, FERRARI Carlo. Successivamente, il difensore ha depositato certificato attestante la morte dell'imputato avvenuta in data 22 dicembre 2021.
3. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato. 3.1. La morte dell'imputato intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, infatti, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato Così deciso in ma, il 1° giugno 2022 Il Consiglier estensore Il Presiden