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Ordinanza — n. 33427/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to sentencing below statutory minimums caused by calculation errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33427/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Mellone's appeal inadmissible because the lower court's sentencing calculation contained errors regarding recidivism and continuation. The appellant argued for excessive punishment and lack of mitigating circumstances, but the court found the judgment itself demonstrated the sentence was already below the legal minimum. Consequently, the court ruled the appeal lacked specific grounds and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: When a lower court's judgment reveals that the sentence is calculated below statutory minimums due to erroneous recidivism or continuation calculations, the appeal is inadmissible for lack of specificity.

Parole chiave

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inadmissibility appeal specificity defect statutory minimums recidivism calculation continuation penalty court costs order sentencing error sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELLONE GIOVANNI nato a BATTIPAGLIA il 03/01/1958 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Genova ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di assegno e truffa già pronunciata dal Tribunale di La Spezia con sentenza 24 febbraio 2021.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, MELLONE Giovanni.

3. Il ricorso, con cui si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta inammissibile posto che, dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato risulta che la pena è stata calcolata in misura addirittura inferiore ai minimi di legge in conseguenza dell'erroneo calcolo dell'aumento a titolo di recidiva e degli ulteriori aumenti a titolo di continuazione. Con tali elementi, specificamente valorizzati dai giudici territoriali, il ricorrente nemmeno si confronta incorrendo nel vizio di aspecificità.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso Roma, il 10 giugno 2022 Il Consi iere estensore Il Preside