Ordinanza — n. 33426/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAI ANTONELLO nato a VILLACIDRO il 01/07/1966 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di un ciclomotore già pronunciata dal Tribunale di Cagliari con sentenza 13 aprile 2018.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33426/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo, riguardante l'eccessività del trattamento sanzionatorio, la mancata disapplicazione della recidiva e la mancata concessione in regime di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche risulta inammissibile in quanto la relativa doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAI ANTONELLO nato a VILLACIDRO il 01/07/1966 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione di un ciclomotore già pronunciata dal Tribunale di Cagliari con sentenza 13 aprile 2018.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato LAI Antonello.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo, riguardante l'eccessività del trattamento sanzionatorio, la mancata disapplicazione della recidiva e la mancata concessione in regime di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche risulta inammissibile in quanto la relativa doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.
4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.