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Ordinanza — n. 33425/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated robbery conviction due to lack of admissibility and insufficient evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33425/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alberto Stracuzzi inadmissible regarding his conviction for aggravated robbery. The appellant argued for a retrial based on alleged evidence misinterpretation and the lack of voice recognition, but the court found these claims ungrounded and non-decisive. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds raised are manifestly unfounded or lack decisiveness, and the lower court's evaluation of evidence remains logical and congruous.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility aggravated robbery conviction evidence evaluation review voice recognition failure court costs and fine responsabilità penale dei minori scemata imputabilità verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRACUZZI ALBERTO nato a IVREA il 06/07/1959 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina aggravata già pronunciata dal Tribunale di Ivrea con sentenza 27 marzo 2015.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, Stracuzzi Alberto.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si lamenta il travisamento della prova in ordine alla responsabilità dell'imputato e l'insussistenza di effettivi elementi a carico è manifestamente infondato. Infatti, sussiste riconoscimento certo della persona offesa che risulta anche riscontrato dal sequestro, a carico dell'imputato, di oggetti pienamente coerenti con la descrizione fornita dal medesimo t:este. Tali elementi risultano valutati secondo motivazione logica e congrua. 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata valul:azione, in assoluto e in termini di prova a discarico del mancato riconoscimento della voce dell'imputato ad opera della persona offesa, risulta attenere a elemento non dotato di decisività.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decis in Roma, il 1° giugno 2022 Il Consi liere estensore Il Presid