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Ordinanza — n. 33421/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of admissible grounds and procedural timing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33421/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the fraud conviction and claimed the statute of limitations had expired, but the court found these arguments manifestly unfounded. The decision relied on the principle that the cassation court cannot re-evaluate factual elements or apply new legal parameters to the case.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new parameters for fact-finding; appeals must strictly adhere to admissible grounds and procedural timelines.

Parole chiave

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inadmissible appeal statute of limitations fraudulent insolvency cassation limits procedural timing irregolarità finanziarie insolvenza indennità per insolvenza

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio
sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini
234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv.
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRGILLITO ALESSIO nato a PATERNO il 04/03/1984 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente a fattispecie di insolvenza fraudolenta già pronunciata dal Tribunale di Palermo con sentenza 27 settembre 2018.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, VIRGILLIT3I0 Alessio.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità, risulta manifestamente infondato sussistendo adeguata motivazione in ordine al presupposto della insolvenza, del resto coerente con il fatto che il conto corrente su cui avrebbe dovuto esservi la provvista del pagamento risultava collegato a società inattiva dal 2011. In sostanza, il motivo di ricorso risulta proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità !rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) posto che, nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. 3.2.

Il secondo motivo, con cui si lamenta il mancato rilievo da parte della Corte di appello della intervenuta prescrizione, risulta manifestamente infondato posto che, a tutto voler concedere e senza nemmeno considerare le sospensioni comunque presenti, il termine prescrizionale massimo di anni sette e mesi sei, decorrente dal 30 settembre 2013, sarebbe venuto a scadere alla data del 29 marzo 2021 e quindi in periodo successivo alla sentenza di secondo grado.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso th Roma, il 1° giugno 2022 Il Consig 'ere estensore