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Ordinanza — n. 33417/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's voluntary withdrawal of the cassation request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33417/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible following the appellant's formal withdrawal of the request on May 2, 2022. The appellant, convicted of property damage, had previously filed a cassation appeal against the appellate court's confirmation of his criminal liability. The court ruled that such a withdrawal renders the appeal non-justiciable under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 591 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A voluntary withdrawal of a cassation appeal renders the request inadmissible, precluding any review of the merits and obligating the appellant to bear the associated procedural costs and fines.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal inadmissibility criminal procedure voluntary renunciation of appeal court costs allocation penalty fund fine rinuncia al diritto risarcimento contrattuale del danno desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Art. 591 c.p.p.
606 c.p.p., comma 3, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 c.p.p., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 500,00: infatti, l'art. 616 c.p.p.
art. 591 cod. proc. pen
La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 500,00: infatti, l'art. 616 c.p.p.
art. 606 c.p
non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 c.p.p., comma 3, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art.
art. 591 c.p
606 c.p.p., comma 3, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 c.p.p., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARCO FRANCO nato a CERMIGNANO il 18/08/1967 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di danneggiamento già pronunciata dal Tribunale di L'Aquila con sentenza 15 febbraio 2019.

2. Ha proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, DI MARCO Franco.

3. Successivamente, il ricorrente ha presentato rinuncia al ricorso con atto datato 2 maggio 2022, con sottoscrizione autenticata dal difensore.

4. La rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 500,00: infatti, l'art. 616 c.p.p. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 c.p.p., comma 3, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 c.p.p., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 500,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende. Così decisq4Rpma, il 10 giugno 2022 Il Consi 'ere estensore Il Presi