Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific references to omitted grounds in prior ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a criminal liability judgment for fraud but failed to cite specific passages or omitted profiles in the previous inadmissibility ruling. The court ruled the appeal non-compliant with Article 581(1)(c) of the Code of Criminal Procedure because it merely referenced general principles without concrete legal arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The appeal is inadmissible if the appellant relies on principles already accepted without providing specific references to the decision's passages or omitted profiles in the prior inadmissibility ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERRICO RENATO nato a CROTONE il 15/10/1996 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Crotone con sentenza 4 luglio 2015.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, ERRICO Renato.
3. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto il ricorrente si richiama a principi pienamente condivisibili ma non fa riferimenti concreti a passaggi della decisione specifici né a profili omessi nella pregressa dichiarazione di inammissibilità.
4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Cos