Italian Court dismisses criminal appeal for generic complaints and failure to raise conditional suspension issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal by Antonio Chirico inadmissible due to generic grievances and procedural defects. The appellant failed to specifically address the trial court's reasoning regarding theft or raise the conditional suspension defense previously omitted in the appeal. Consequently, the court rejected the arguments and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: Appeals must be specific; generic complaints or failure to raise previously omitted defenses render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIRICO ANTONIO nato a CEGLIE MESSAPICA il 05/06/1949 avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di appropriazione indebita già pronunciata dal Tribunale di Brindisi con sentenza 7 luglio 2015.
2. Propone ricorso cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CHIRICO Antonio.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le doglianze in punto responsabilità risultano del tutto generiche. Il ricorrente non si confronta con il contenuto della motivazione del provvedimento impugnato, non cita nemmeno il contenuto delle dichiarazioni testimoniali che intende opporre quale elemento fondante la mancata assoluzione incorrendo, a tacer d'altro, nel vizio di aspecificità che conduce alla inammissibilità. 3.2. Quanto invece alla invocata causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod pen, il motivo è inammissibile sussistendo motivazione legittima, logica e congrua che valorizza la rilevanza del danno per la persona offesa, così escludendo potersi ritenere esiguo il danno stesso e indicando quindi l'impossibilità di ritenere sussistente gli elementi strutturali della fattispecie medesima. 3.3.
Quanto, infine, alle contestazioni in punto sospensione condizionale, il relativo motivo è inammissibile in quanto difettava - in sede appello - alcuna doglianza sul punto. In sostanza, la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.
4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00. L inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consiglier estenso