Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to address specific court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Aldo Passaggio against the Court of Appeal of Venice inadmissible. The appellant challenged the criminal liability finding for fraud, arguing the grounds were generic and that a minor damage mitigation circumstance was omitted. The court rejected these claims, noting the first ground lacked specific reference to the lower court's detailed reasoning and the second ground was incorrect as the mitigation was already granted in the first instance. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 2 and Art. 360, n. 3 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded and generic, failing to confront the specific passages of the contested judgment, or if the alleged omission of reasoning is incorrect as the matter was already addressed in the first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSEGGIO ALDO nato a NAPOLI il 16/04/1946 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Venezia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa consumata e tentata già pronunciata dal Tribunale di Treviso con sentenza 13 gennaio 2021.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, PASSEGGIO Aldo.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità, risulta manifestamente infondato e, comunquei generico non confrontandosi il ricorrente con alcuno specifico passaggio della motivazione della sentenza impugnata che, al contrario, contiene una dettagliata ricostruzione dei fatti e un'accurata valutazione della portata e consapevolezza della condotta. 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta la omessa motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante del danno di minima entità, è inammissibile in quanto - a differenza di quanto affermato dal ricorrente - tale circostanza risulta essere stata concessa in primo grado.
4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.