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Ordinanza — n. 33410/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33410/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33410/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AYOUBI MUSTAPHA nato il 18/06/1987 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di danneggiamento già pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza 21 giugno 2018.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33410/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, con cui si lamenta la mancata sostituzione della pena detentiva con quella della libertà controllata, risulta manifestamente infondato posto che sussiste motivazione legittima, logica e adeguata che, sulla base dei parametri dell'articolo 133 cod pen, esclude la congruità della sanzione sostitutiva per come richiesta rispetto alla personalità dell'imputato per come desunta dai motivi a delinquere, dalle modalità dell'azione dai precedenti penali.

Parole chiave

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sanzione sostitutiva azione civile danneggiamento sanzione penale risarcimento per atto illecito altri reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AYOUBI MUSTAPHA nato il 18/06/1987 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di danneggiamento già pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza 21 giugno 2018.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, EL AYOUBI Moustapha.

3. Il ricorso, con cui si lamenta la mancata sostituzione della pena detentiva con quella della libertà controllata, risulta manifestamente infondato posto che sussiste motivazione legittima, logica e adeguata che, sulla base dei parametri dell'articolo 133 cod pen, esclude la congruità della sanzione sostitutiva per come richiesta rispetto alla personalità dell'imputato per come desunta dai motivi a delinquere, dalle modalità dell'azione dai precedenti penali.

4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento m favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.