Italian Court dismisses appeal against robbery conviction due to infounded arguments on mitigating factors and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Graja Makram inadmissible, upholding the lower court's conviction for robbery and injuries. The appellant argued for a minor damage mitigation and the non-application of recidivism, but the court found these claims manifestly unfounded based on established jurisprudence regarding credit cards and the nature of the crimes. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the grounds contesting the denial of minor damage mitigation or the application of recidivism are manifestly unfounded, as the value of stolen items includes potential usability of documents, and the crimes exhibit stable criminal choice and aggravated danger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAJA MAKRAM nato il 05/06/1996 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; (1( Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina e lesioni già pronunciata dal Tribunale di Macerata con sentenza 7 novembre 2018.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, GRAJA MAKRAM.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si contesta la mancata concessione dell'attenuante del danno di minima entità, è manifestamente infondato. Risulta logica, legittima congrua la motivazione del provvedimento impugnato laddove valorizza che oggetto di sottrazione e impossessamento erano anche carte di credito e documenti di identità contenuti nel portafoglio così conformandosi al principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte per cui non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in relazione a carte di pagamento e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, Sent. n. 24075 del 04/02/2015 Rv. 264115;
Sez. 2, Sent. n. :31169 del 01/06/2006 Rv. 234681). 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata disapplicazione della recidiva, risulta manifestamente infondato risultando congrua e legittima la motivazione della Corte territoriale che valorizza pluralità di condanne, il carattere ravvicinato nel tempo dei relativi fatti, le condizioni personali dell'imputato da cui i giudici del merito hanno logicamente dedotto il carattere stabile della scelta criminosa da cui, unitamente alla considerazione del fatto oggetto di giudizio, hanno coerentemente desunto il carattere ingravescente della pericolosità. 3.3.
Il terzo motivo, con cui si lamenta il mancato assorbimento del delitto di lesioni in quello di rapina risulta manifestamente infondato. Risultano in primo luogo manifestamente infondate le doglianze con cui si esclude la sussistenza stessa delle lesioni ragione della presenza di una prognosi di cinque giorni conseguente alle stesse. Altrettanto manifestamente infondata la prospettazione dell'assorbimento delle lesioni nella rapina,esorbitando l'entità delle lesioni il grado di violenza minimo necessario per realizzare la rapina stessa. (Sez. 2, Sentenza n. 9865 del 22/01/2021 Rv. 280688 - 01).
4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° giugno 2022 Il Consi iere este