Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding evidence of possession origin in a receiving crime case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Mario Platania's appeal inadmissible, confirming the lower court's finding of criminal responsibility for the crime of receiving. The appellant argued the evidence was insufficient, but the court held that the burden lies on him to provide a credible explanation for the origin of the copper he possessed. Since he failed to explain the time, place, or logic of the alleged abandonment, the court found the prosecution's evidence sufficient to infer bad faith.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 615 cod. pen.; The burden of proof for the material and psychological elements of the crime of receiving does not require the defendant to prove the provenance of the item, but rather to provide a credible explanation for the origin of their possession, where failure to do so allows the court to infer malicious acquisition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLATANIA MARIO nato a CATANIA il 01/06/1984 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di ricettazione già pronunciata dal Tribunale di Catania con sentenza 26 novembre 2013.
2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, PLATANIA Mario.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità risulta manifestamente infondato. La Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.
Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914). Il ricorrente, in questo contesto, afferma che il rame era stato abbandonato ma non fornisce alcuna adeguata spiegazione in ordine alle circostanze di tempo e di luogo in cui il carico sia stato trovato né spiega perché possa ritenersi che lo stesso fosse stato abbandonato; nemmeno spiega la discrasia logica tra valore del bene e presunto abbandono. Tutto ciò esclude la possibilità di ril:enere esaustiva la spiegazione fornita dall'imputato 3.2. Il secondo motivo, con cui si lamenta l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è parimenti inammissibile.
Nel caso di specie, la pena risulta essere stata fissata in valori prossimi ai minimi edittali il che implica che, a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., è sufficiente la mera indicazione della congruità della pena come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) 4. All'inammissibilità come sopra rilevata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
L' inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° giugno 2022 Il Con igliere est