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Ordinanza — n. 33379/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of motivation regarding generic mitigating circumstances under Art. 62 bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33379/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to motivate the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency, but the appellate court had explicitly cited negative factors such as the defendant's criminal history and intent. The court ruled that the lower court's decision was based on preponderant reasons and did not require an exhaustive analysis of every favorable element.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The existence of relevant mitigating circumstances is a factual judgment that can be excluded by the judge based on preponderant reasons; the decision is not subject to cassation review if the motivation is congruous and non-contradictory, even if it omits specific appreciation of alleged factors.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances Art. 62 bis Penal Code lack of motivation factual judgment inadmissible appeal criminal history procedural penalty sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
In tal senso, assume rilievo il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 62 bis cod. pen
In tal senso, assume rilievo il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011
242419; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv.
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVADORE ANTONINO nato a MESSINA il 08/10/1954 .n avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Salvadore Antonino ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 26/05/2021 che confermava la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città, con cui l'imputato veniva condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui ai capi 2) (artt. 81 cpv. e 650 cod. pen.) e 3) (artt.81 cpv., 636, comma 2, cod. pen.). Al riguardo, con un unico motivo, lamenta la mancanza della motivazione in relazione alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Le censure dedotte non sono consentite in sede di legittimità in quanto afferenti al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto.

Infatti, la Corte territoriale ha indicato specifici elementi ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, quali l'assenza di elementi positivamente apprezzabili a tal fine e la sussistenza di elementi di segno negativo, identificati nelle concrete modalità della condotta , nell'intensità del dolo e nei numerosi precedenti penali del prevenuto in quanto dimostrativi della propensione a delinquere dello stesso e della assoluta mancanza di rispetto per le leggi (pag. 2 della sentenza impugnata). In tal senso, assume rilievo il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen.

è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).

Peraltro, le censure sono affette da genericità ed aspecificità, in quanto non si confrontano con le ragioni che hanno determinato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia da parte della Corte territoriale si da parte del Tribunale, stante l'espresso richiamo nella sentenza impugnata alle ragioni valorizzate dal primo giudice per negare il beneficio.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammen