Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33373/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest and no ground for nullity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33373/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant lacked standing and no legal ground for nullity existed. The lower court had already corrected a material error regarding the balance of mitigating and aggravating circumstances, rendering any claim of contradiction between the judgment and reasoning unfounded. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 604 cod. proc. pen.; Art. 546 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant lacks a concrete and current interest, particularly when the lower court has already resolved the substantive issue of sentencing balance, making a retrial futile.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of interest inadmissible appeal contradiction nullity sentencing balance court costs criminal procedure Cassazione accertamento dell'ammontare del danno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 604 cod. proc. pen.
Pertanto, l'invocato annullamento della pronuncia impugnata, oltre che privo di fondamento normativo, in quanto tra le ipotesi di nullità della sentenza ex art. 604 cod.
Art. 546 cod. proc. pen.
Al riguardo, il ricorrente, con un unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 546 cod. proc. pen.; nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione in ordine alla quantificazione della pena.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 635, comma 2, n. 3 cod. pen.
Semmah Ayoub ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 13/09/2021 che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città emessa in data 06/09/2018, ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 635, comma 2, n.
art. 546 cod. proc. pen
Al riguardo, il ricorrente, con un unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 546 cod. proc. pen.; nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione in ordine alla quantificazione della pena.
art. 604 cod. proc. pen
Pertanto, l'invocato annullamento della pronuncia impugnata, oltre che privo di fondamento normativo, in quanto tra le ipotesi di nullità della sentenza ex art. 604 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEMMAH AYOUB nato il 05/01/1987 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Semmah Ayoub ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 13/09/2021 che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città emessa in data 06/09/2018, ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 635, comma 2, n. 3, cod. pen. Al riguardo, il ricorrente, con un unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 546 cod. proc. pen.; nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione in ordine alla quantificazione della pena.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo di interesse. Infatti, la Corte territoriale, pronunciandosi sul motivo di appello con cui la difesa del prevenuto faceva valere un contrasto tra dispositivo e motivazione in punto di giudizio di bilanciamento tra circostanze, ha provveduto alla correzione dell'errore materiale ed ha riconosciuto all'imputato la prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle contestate aggravanti. Pertanto, l'invocato annullamento della pronuncia impugnata, oltre che privo di fondamento normativo, in quanto tra le ipotesi di nullità della sentenza ex art. 604 cod. proc. pen. non è annoverato il contrasto tra dispositivo e motivazione, non risulta neppure sorretto da un cóncreto ed attuale interesse, posto che un nuovo giudizio non potrebbe giungere ad esito maggiormente favorevole rispetto a quello definito dalla pronuncia impugnata in punto di bilanciamento tra circostanze attenuanti ed aggravanti.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così