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Ordinanza — n. 33364/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33364/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33364/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOUGH DADI HALIM nato a CASTELFRANCO VENETO il 19/03/2001 BOUGHDADI YAHYA nato a CASTELFRANCO VENETO il 29/10/2002 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33364/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO 1. Boughdadi Halim e Boughdadi Yahya ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 21/10/2021 che confermava la pronuncia del Tribunale di Treviso ad esito di giudizio abbreviato, con cui i due ricorrenti erano stati condannati alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui ai capi 1) (artt. 110, 628, commi 1 e 3, n.1 cod. pen.), 2) (artt. 110, 582, 585, in relazione all'art. 576, comma 1, n. 1 cod. pen. ed art. 61, n. 2, cod. pen.), 3) (art. 110, 582, 585 in relazione all'art. 576, comma 1, n. 1 cod. pen. ed art. 61, n. 2, cod. pen.) e 4) (artt. 110, 337 cod. pen.).

Parole chiave

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rapina qualificata aggravamento della pena reati violenti circostanza attenuante infrazione privilegiata reati contro la tranquillità pubblica

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOUGH DADI HALIM nato a CASTELFRANCO VENETO il 19/03/2001 BOUGHDADI YAHYA nato a CASTELFRANCO VENETO il 29/10/2002 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Boughdadi Halim e Boughdadi Yahya ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 21/10/2021 che confermava la pronuncia del Tribunale di Treviso ad esito di giudizio abbreviato, con cui i due ricorrenti erano stati condannati alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui ai capi 1) (artt. 110, 628, commi 1 e 3, n.1 cod. pen.), 2) (artt. 110, 582, 585, in relazione all'art. 576, comma 1, n. 1 cod. pen. ed art. 61, n. 2, cod. pen.), 3) (art. 110, 582, 585 in relazione all'art. 576, comma 1, n. 1 cod. pen. ed art. 61, n. 2, cod. pen.) e 4) (artt. 110, 337 cod. pen.).

Al riguardo, i ricorrenti, con un unico ricorso, deducono la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al giudizio di bilanciamento tra circostanze. Il motivo è vietato dalla legge in sede di legittimità in quanto afferente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da congruo esame delle deduzioni difensive sul punto. In particolare, la Corte territoriale ritiene non poter riconoscere la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle contestate aggravanti, invocata dalla difesa anche nell'atto d'appello, in forza della brutalità e della gratuità delle modalità di commissione del fatto, che peraltro costituiscono fonte di grave allarme sociale anche in relazione al modesto valore dei beni oggetto di rapina.

In tal senso, rileva precisare che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).

2. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così