Cassation court dismisses appeal against extortion conviction, upholding personal profit motive as key element.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's challenge regarding the application of Article 629 of the Penal Code. The lower court confirmed liability for extortion based on the third party's personal financial gain and non-pecuniary benefits derived from the violent collection efforts. The court ruled that the existence of autonomous personal interests distinct from mere credit recovery justifies the extortion charge over arbitrary exercise of rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 629 cod. pen.; Art. 393 cod. pen.: The crime of extortion is established when a third party entrusted with debt collection acts with violence or threats not only to assist the creditor but primarily to pursue their own autonomous and illicit interests.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VAGLINI SERGIO nato a PISA il 15/05/1939 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Vaglini Sergio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 17/11/2021 che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Bergamo del 23/11/2016, ha confermato l'affermazione di responsabilità nei confronti del ricorrente per i reati di cui al capo A) (artt. 81cpv., 110, 112, 56, 629, comma 2, 61, n. 7, cod pen). Al riguardo, il ricorrente deduce, con un unico motivo, erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. e omissione, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla conferma della penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 629 cod. pen.
2. Con memoria in data 10/06/2022 la difesa del ricorrente insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso, con particolare riguardo alla corretta applicazione dell'art. 625 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. La censura con cui si lamenta l'errata qualificazione del fatto in termini di estorsione ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del requisito del profitto personale del terzo incaricato dal ricorrente della riscossione del credito nei confronti della p.o. è manifestamente infondata. Dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori in punto di responsabilità del prevenuto per il delitto di cui all'art. 629 c.p. In particolare, quanto al profilo inerente all'eventuale conseguimento da parte del terzo intermediario di un fine di proprio profitto, la Corte territoriale ha confermato la penale responsabilità del ricorrente per il delitto di estorsione valorizzando come nel caso di specie i terzi intervenuti per la riscossione del credito vantato dal ricorrente risultavano portatori di un interesse personale, posto che ottennero per il loro interessamento un compenso economico pari ad euro 10.000 ed anche un profitto di natura non patrimoniale, ravvisabile nel rafforzamento della propria caratura criminale conseguente all'esazione violenza e/o minacciosa della pretesa creditoria.
Stante l'accertamento della sussistenza in capo ai terzi intermediari di interessi e finalità personali estranee ed ulteriori rispetto alla mera esazione del credito in nome e per conto del prevenuto, la Corte d'appello ha correttamente ricondotto il fatto all'alveo di tipicità dell'estorsione e conseguentemente escluso la configurabilità del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in tal senso, la pronuncia impugnata risulta aver fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui si configura il reato di estorsione di cui all'art. 629 cod. pen., e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 cod. pen., allorché il terzo incaricato della esazione del credito, a nulla rilevando la natura, lecita o illecita, di esso, agisca con violenza o minaccia nei confronti del debitore non al mero fine di coadiuvare il creditore a farsi *ragione da sé medesimo, ma anche e soprattutto per il perseguimento dei propri autonomi interessi che assumono di per sé natura illecita (ex multis, Sez. 2, n. 12982 del 16/02/2006, Rv. 234117).
Pertanto, integra il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta di colui che, incaricato dell'esazione di un credito per conto di un terzo, ponga in essere l'attività intimidatoria anche per il conseguimento di un proprio profitto (Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Rv. 255651). Stante quanto appena affermato, l'asserita violazione della legge sostanziale, in particolare dell'art. 629 cod. pen., risulta basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile in sede di legittimità.
3. Nulla di decisivo aggiungendo la memoria depositata, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della