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Ordinanza — n. 33353/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33353/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33353/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEZIANE HAMID nato il 01/12/1991 avverso l'ordinanza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO 1. Meziane Hamid ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 13/12/2021 che, giudicando su rinvio della Corte di Cassazione e nei limiti del disposto annullamento della pronuncia del Tribunale di Bergamo del 04/07/2019, ha revocato all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Al riguardo, il ricorrente ha dedotto, con unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in riferimento alla mancanza di motivazione in più punti della sentenza.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33353/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Meziane Hamid ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 13/12/2021 che, giudicando su rinvio della Corte di Cassazione e nei limiti del disposto annullamento della pronuncia del Tribunale di Bergamo del 04/07/2019, ha revocato all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Al riguardo, il ricorrente ha dedotto, con unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in riferimento alla mancanza di motivazione in più punti della sentenza.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale remissione della pena pena pecuniaria sospesa revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEZIANE HAMID nato il 01/12/1991 avverso l'ordinanza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Meziane Hamid ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 13/12/2021 che, giudicando su rinvio della Corte di Cassazione e nei limiti del disposto annullamento della pronuncia del Tribunale di Bergamo del 04/07/2019, ha revocato all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Al riguardo, il ricorrente ha dedotto, con unico motivo di ricorso, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in riferimento alla mancanza di motivazione in più punti della sentenza.

Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo è generico ed aspecifico, poiché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e poiché non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. In tal senso, deve rilevarsi come il requisito della specificità è prescritto dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. a pena di inammissibilità, e come al riguardo questa Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui la mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett, c), cod. proc. pen., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado id giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere uan pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità (Sez.

U. n. 33542 del 27/06/2001, Rv. 219531).

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci