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Ordinanza — n. 33351/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of appeal arguments and lack of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33351/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the application of a specific defense and the exclusion of recidivism, but these claims were merely repetitions of arguments already rejected by the appellate court. The court ruled that such repetitive complaints do not constitute valid grounds for a new review in the final instance.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 393 bis cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: Appeals based solely on the repetition of arguments already examined and rejected in the appellate judgment are inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetition of arguments cassation procedure recidivism exclusion public official defense rapina minaccia contro le autorità reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 393 bis cod. pen.
erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 393 bis cod. pen. e vizio di motivazione.
Art. 99 cod. pen.
pen.), ritenuta le recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod.
art. 393 bis cod. pen
erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 393 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020
Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSO MAURO nato a BIELLA il 16/06/1982 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Rosso Mauro ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 18/11/2021 che confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Biella del 23/05/2018 con cui il ricorrente veniva condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui ai capi A) (artt. 110, 628, comma 2, cod. pen.) e B) (artt. 81, 110, 337 cod. pen.), ritenuta le recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 393 bis cod. pen. e vizio di motivazione.

Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserita violazione della legge sostanziale è basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile nel giudizio di legittimità e la presunta mancanza della motivazione risulta smentita dalla lettura della sentenza impugnata, che dimostra l'esistenza di un apparato argomentativo connotato da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori in atti. In particolare, la Corte d'appello ha escluso l'applicabilità della scriminante ex art. 393 bis cod. pen., affermando la responsabilità penale del prevenuto, sulla scorta della rilevata assenza di alcun intento persecutorio né vessatorio degli operanti delle forze dell'ordine, che risultavano aver agito "in coerenza alle evidenze disponibili, e, comunque alla segnalazione ricevuta dal personale del Centro Commerciale" (pag. 5 della sentenza impugnata).

Peraltro, la pronuncia della Corte territoriale, nella parte in cui disconosce l'applicabilità della scriminante in esame per mancanza di vessatorietà e persecutorietà dell'operato delle forze dell'ordine, risulta conforme al principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui l'ipotesi di cui all'art. 393 bis cod. pen. non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario" (Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, Rv. 278715), ciò che nel caso di specie è stato accertato non sussistere.

Peraltro, le doglianze non sono consentite in sede di legittimità in quanto meramente riproduttive di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta. 1.2. vizio di motivazione in relazione alla richiesta di disapplicazione della recidiva. Il motivo è manifestamente infondato in quanto la mancata esclusione della recidiva rinviene adeguata motivazione in osservanza del principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui in tema di recidiva facoltativa il dovere di motivazione risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (ex multis, Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha rilevato come i precedenti riportati dall'imputato, anche per fatti specifici, sono idonei a fondare un giudizio di maggiore gravità in termini sia di maggiore intensità di colpevolezza che di pericolosità sociale, nell'ambito di un percorso criminale non definitivamente interrotto (pag. 6 della sentenza impugnata). Peraltro, le doglianze in punto di esclusione di recidiva sono meramente riproduttive di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente non si confronta.

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore dell