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Ordinanza — n. 33344/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33344/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33344/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGAMI VINCENZO VITTORIO NICOLA FILIBERTO nato a BARI il 15/06/1965 avverso l'ordinanza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO Osserva il Collegio che sulla richiesta di rimessione dello Zagami Vincenzo V.N.F. venivano iscritti due fascicoli: il primo avente numero di RG 10228/22 ed il secondo recante numero di RG 13008/22, con l'indicazione, quale provvedimento "impugnato", delle osservazioni fatte pervenire dal giudice del Tribunale di Milano con riguardo alla richiesta di rimessione formulata dall'imputato Zagami Vincenzo Vittorio Nicola Filiberto. In particolare, trattasi di richiesta di rimessione del processo avanzata dall'imputato all'udienza del 18/02/2022, dunque nel corso del processo a suo carico per i reati di cui agli artt. 348 e 640 cod. pen. dinnanzi al Tribunale di Milano.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33344/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, l'istanza, formulata all'udienza del 18/02/2022, non risulta essere stata poi corredata dai motivi: dai documenti che vi si riferiscono e dalle relative notifiche alle altre parti. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale integrazione insufficiente sussidio di ammortamento motivazione inadeguata delle censure costituzionali indennità per menomazione dell'integrità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGAMI VINCENZO VITTORIO NICOLA FILIBERTO nato a BARI il 15/06/1965 avverso l'ordinanza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Osserva il Collegio che sulla richiesta di rimessione dello Zagami Vincenzo V.N.F. venivano iscritti due fascicoli: il primo avente numero di RG 10228/22 ed il secondo recante numero di RG 13008/22, con l'indicazione, quale provvedimento "impugnato", delle osservazioni fatte pervenire dal giudice del Tribunale di Milano con riguardo alla richiesta di rimessione formulata dall'imputato Zagami Vincenzo Vittorio Nicola Filiberto. In particolare, trattasi di richiesta di rimessione del processo avanzata dall'imputato all'udienza del 18/02/2022, dunque nel corso del processo a suo carico per i reati di cui agli artt. 348 e 640 cod. pen. dinnanzi al Tribunale di Milano.

Ebbene, in considerazione dell'unicità della causa petendi e del petitum oggetto della cognizione di questa S.C., si è proceduto a riunire i fascicoli nell'alveo di una comune rubrica (RG n. 10228/22). Ciò premesso, la richiesta è inammissibile sotto differenti profili. Le ragioni addotte, infatti, e ravvisate nel fatto che il giudice procedente avrebbe consentito al P.M. di proferire nell'udienza affermazioni ritenute non veritiere, non integrano i presupposti richiesti per la rimessione, istituto che pur essendo ispirato a favorire l'imparzialità del giudice, necessita del ricorrere di situazioni ambientali che possono turbare il regolare svolgimento del processo, non contemplando profili attinenti all'imparzialità del singolo magistrato, alla cui tutela sono demandati in ipotesi istituti processuali differenti.

Inoltre, l'istanza, formulata all'udienza del 18/02/2022, non risulta essere stata poi corredata dai motivi: dai documenti che vi si riferiscono e dalle relative notifiche alle altre parti. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.003,00 in favore della Cassa delle ammende. Co