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Ordinanza — n. 33339/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33339/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33339/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALSAMO VINCENZO nato a NAPOLI il 29/03/1944 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; E IN DIRITTO 1. Vincenzo Balsamo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22/06/2021 che confermava la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa citta in data 09/10/2013, con cui il ricorrente veniva condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Al riguardo deduce, con unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto afferente al trattamento sanzionatorio che risulta sorretto da motivazione sufficiente e non illogica e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 62 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33339/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Vincenzo Balsamo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22/06/2021 che confermava la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa citta in data 09/10/2013, con cui il ricorrente veniva condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Al riguardo deduce, con unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto afferente al trattamento sanzionatorio che risulta sorretto da motivazione sufficiente e non illogica e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio attenuazione della pena condono delle spese procedurali procedure di ricorso indennizzo del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Vincenzo Balsamo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22/06/2021 che confermava la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa citta in data 09/10/2013, con cui il ricorrente veniva condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
Al riguardo deduce, con unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALSAMO VINCENZO nato a NAPOLI il 29/03/1944 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Vincenzo Balsamo ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22/06/2021 che confermava la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa citta in data 09/10/2013, con cui il ricorrente veniva condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Al riguardo deduce, con unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto afferente al trattamento sanzionatorio che risulta sorretto da motivazione sufficiente e non illogica e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto.

In particolare, la Corte territoriale ha fondato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla scorta della personalità negativa dell'imputato, già gravato da molteplici precedenti penali anche specifici nonché sull'assenza di qualsivoglia elemento positivamente apprezzabile. In tal senso, si rende necessario precisare che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in C:assazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419;

Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244).

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma dl euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.