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Ordinanza — n. 33333/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of reasoning, ruling violation of procedural article 63 not established.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33333/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Aurelia Zanni's appeal inadmissible regarding a sentence reduction by the Court of Appeal of Genoa. Zanni argued the lower court violated Article 63, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure by failing to articulate reasoning or critique the decision. The court rejected this claim, finding no legal basis for the alleged procedural violation.

Regesto Legislator

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Art. 63, comma 2, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the alleged violation of the duty to provide reasoning is not substantiated by the facts or law.

Parole chiave

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procedural violation duty to reason inadmissible appeal Cassation procedure sentencing reduction abbandono del procedimento per truffa dichiarazioni inverosimili bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
74 del 2000; Rilevato che la ricorrente ha lamentato che la sentenza era stata emessa in violazione dell'art. 63, comma 2, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANNI AURELIA nato a TORINO il 19/07/1956 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 46132/21 Rilevato che con sentenza in data 10 giugno 2021 la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza in data 15 settembre 2020 del Tribunale di Savona, ha rideterminato la pena inflitta ad Aurelia Zanni per il reato dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che la ricorrente ha lamentato che la sentenza era stata emessa in violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., senza articolare alcun ragionamento né sottoporre a critica la decisione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente