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Ordinanza — n. 33330/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for insufficient qualification and generic mitigation denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33330/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued for a different factual qualification of the crime and challenged the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as the lower judges correctly established the facts regarding the quantity and intent to sell, and found no specific grounds to support the request for mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990: Appeals based on factual errors regarding drug quantity or generic mitigation requests lacking specific elements are inadmissible when the lower court's reasoning is sound.

Parole chiave

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drug trafficking conviction factual qualification error generic mitigation denial appeal inadmissibility Corte di Cassazione attenuazione della pena imputazione per reati di stupefacenti recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO SONIA nato a GIULIANOVA il 06/03/1984 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 46039/21 Rilevato che con sentenza in data 5 ottobre 2021 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza in data 6 aprile 2021 del Tribunale di Pescara che aveva condannato Sonia Di Rocco alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che la ricorrente ha lamentato con il primo motivo il difetto di qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e con il secondo il vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche;

Ritenuto che la prima doglianza è fattuale: i Giudici hanno accertato che la donna deteneva nella borsetta oltre 43 grammi di eroina e oltre 2 grammi di cocaina, stupefacenti di ottima qualità da cui si potevano ricavare 170 dosi singole che aveva intenzione di commercializzare come comprovato dalla presenza del bilancino, e che la seconda censura è generica, poiché i Giudici hanno negato le generiche in difetto di elementi da valutare favorevolmente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente