Cassation appeal dismissed for inadmissibility as procedural defect regarding voluntary plea sentencing was not the sole ground for rejection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the public prosecutor and defendant could only challenge sentencing based on voluntary plea agreements for specific legal defects, not for lack of motivation. The Tribunal of Padua had applied statutory penalties under Article 73 of the 1990 Code of Criminal Procedure, which the appellant argued violated Article 129 of the Code of Criminal Procedure due to insufficient reasoning. The Court ruled that since the appeal did not address the exclusive grounds for challenging plea-based sentencing and the lower court had already addressed the motivation issue, the appeal failed to meet statutory requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing based on voluntary plea agreements are admissible only for defects in the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and sentence, incorrect legal qualification, or illegality of the penalty, excluding challenges based on lack of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDERRAHMEN ALA EDDINE (CUI. 05WK1W6) nato il 12/08/200C) avverso la sentenza del 04/12/2021 del TRIBUNALE di PADOVAdato avVrsóalte--p-afti-3 udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 45939/21 Rilevato che con sentenza in data 4 dicembre 2021 il Tribunale di Padova ha applicato su concorde richiesta delle parti ad Abderrahmen Ala Eddine le pene di legge per i reati dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione in ordine all'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;
Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma non per vizio della motivazione e che, nel caso in esame, il Giudice ha pure motivato sulla mancanza dei presupposti dell'art. 129 cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente