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Ordinanza — n. 33323/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging a sentence based on concurred request due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33323/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the public prosecutor and defendant can only challenge sentences based on concurred requests for specific statutory reasons, not for defects in reasoning. The lower court had applied the statutory penalty upon mutual agreement, and the appellant argued the reasoning was flawed and the sentence excessive. The Court ruled that since the reasoning defect does not fall within the permissible grounds for cassation against concurred requests, the appeal must be rejected.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentences based on concurred requests are limited to specific grounds such as the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding defects in reasoning.

Parole chiave

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concurred request cassation appeal inadmissible appeal defect in reasoning statutory limits penalty application procedural admissibility rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione in ordine all'insussistenza dei presupposti dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIFTARI RENATO nato il 14/01/1998 avverso la sentenza del 25/10/2021 del GIP TRIBUNALE di ANCONA(dato avvis-6—a1fe- paíti; udità-Ta relazi-one svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 45759/21 Rilevato che con sentenza in data 25 ottobre 2018 il Tribunale di Ancona ha applicato a Renato Miftari su concorde richiesta delle parti le pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione in ordine all'insussistenza dei presupposti dell'art. 129 cod. proc. pen. e all'entità della pena.

Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma non per vizio della motivazione e che, peraltro, nel caso in esame il Giudice ha motivato l'omesso proscioglimento, mentre la pena concordata non è illegale;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente