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Ordinanza — n. 33321/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for illegal waste disposal due to lack of admissibility grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33321/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Domenico Meleleo inadmissible regarding his conviction for illegally disposing of 270 cubic meters of special non-hazardous waste. The lower court had firmly established the subjective and objective elements of the crime, noting the defendant was seen working near the waste piles while only a portion of the illegal accumulation had been removed. Consequently, the court rejected the arguments concerning the absence of criminal prerequisites and the denial of generic mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 152/2006; Art. 131-bis cod. pen.: The appeal is inadmissible when the first-instance judgment is solidly motivated on the existence of criminal elements and the denial of statutory mitigations, as no favorable facts were established for the defendant.

Parole chiave

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illegal waste disposal special non-hazardous waste criminal liability generic mitigating circumstances inadmissible appeal Corte di Cassazione procedural admissibility circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 152 del 2006
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELELEO DOMENICO nato a CUTROFIANO il 08/10/1952 avverso la sentenza del 11/02/2021 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 45728/21 Rilevato che con sentenza in data 11 febbraio 2021 il Giudice del Tribunale di Lecce ha condannato Domenico Meleleo alle pene di legge per il reato dell'art. 256, comma 1, lett. a). d.lgs. n. 152 del 2006, per aver smaltito 270 mc di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da demolizione edile; Rilevato che il ricorrente ha lamentato con il primo motivo l'insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del reato e con il secondo il diniego delle attenuanti generiche e del proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.;

Considerato che la sentenza è solidamente motivata sia in ordine alla responsabilità - l'imputato era stato colto mentre lavorava tranquillamente con i suoi operai all'interno della cava da cui poteva vedere i cumuli di rifiuti situati su un terreno di poco sottoposto e comunque appartenente alla società - sia in ordine al diniego delle attenuanti generiche e del proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. - non erano emersi elementi a lui favorevoli e aveva smaltito solo una parte dei rifiuti abbandonati illecitamente nella cava -; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente