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Ordinanza — n. 33319/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming insufficient evidence for drug trafficking conviction based on quantity alone.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33319/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that 40 grams of drugs alone could not justify a trafficking conviction without a storage location or divided doses. The court rejected this, ruling that the appellant sought a re-evaluation of conduct, which is not permitted at this stage of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 360, comma 1, n. 1, c.p.: The court rejects appeals seeking a re-evaluation of factual conduct or qualification of the act, as such matters are reserved for the trial court's exclusive assessment.

Parole chiave

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drug trafficking conviction insufficient evidence inadmissible appeal re-evaluation of conduct Corte di Cassazione quantitative threshold procedural inadmissibility detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 360, comma 1, n. 1, c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAHJOUBI MOHAMED nato il 17/08/1988 avverso la sentenza del 28/10/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle par-ti udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 45715/21 Rilevato che con sentenza in data 28 ottobre 2021 il Giudice del Tribunale di Bologna ha applicato su concorde richiesta delle parti a Mahjoubi Mohamed le pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la quantità di principio attivo detenuta, pari a 40 grammi circa, non poteva da sola assorbire gli ulteriori elementi del fatto concreto che deponevano per lo spaccio di lieve entità, anche considerata l'assenza di un locale adibito a luogo di stoccaggio dello stupefacente, che per giunta non era suddiviso in dosi;

Considerato che il ricorrente non pone un problema di errata qualificazione del fatto, che dovrebbe emergere ictu ocu/i, bensì una rivalutazione della condotta, non consentita in questa sede; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente