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Ordinanza — n. 33317/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning for denial of generic mitigation in drug trafficking case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33317/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luca Capasso's appeal inadmissible regarding the denial of generic mitigation. Capasso argued the lower court failed to properly justify rejecting this defense, but the court noted his recidivism and prior violations of police reporting obligations. Consequently, the appeal was rejected as a generic complaint lacking specific grounds to challenge the decision.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 366 c.p.p.: A generic complaint alleging a defect in reasoning for the denial of generic mitigation is inadmissible if the judgment explicitly cites aggravating circumstances such as recidivism or violation of reporting obligations.

Parole chiave

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generic mitigation denial drug trafficking recidivism police reporting obligations inadmissible appeal defect in reasoning licenziamento del pubblico dipendente soppressione dell'aiuto sociale impieghi nella pubblica amministrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPASSO LUCA nato a NAPOLI il 12/01/1993 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 45592/21 Rilevato che con sentenza in data 13 settembre 2021 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 16 marzo 2021 del GUP del Tribunale di Napoli che aveva condannato Luca Capasso alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha lamentato con un unico motivo il vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche;

Ritenuto che si tratta di una doglianza generica, che non sottopone a critica la decisione nella quale i Giudici hanno dato atto che l'imputato, dopo un mese dall'arresto relativo all'episodio del presente procedimento, era stato nuovamente sorpreso a spacciare, inoltre, aveva commesso il delitto mentre era sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (le cui prescrizioni aveva violato anche in altre occasioni); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannad ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente