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Ordinanza — n. 33315/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on drug trafficking conviction citing insufficient evidence of sale and lack of recidivism reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33315/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible regarding a conviction for drug trafficking. The appellant argued that the evidence of sale was insufficient and that recidivism was not properly excluded or mitigated. The court rejected these claims, finding the lower court's reasoning on the sale and recidivism to be consistent with the facts.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the complained-of reasoning is generic and factual, or when the lower court has adequately motivated the confirmation of recidivism and sentencing.

Parole chiave

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drug trafficking conviction recidivism reduction inadmissible appeal insufficient evidence Corte di Cassazione traffico aggravato di stupefacenti recidiva nell'infrazione istigazione e aiuto al suicidio

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MATURI GAETANO FELICE nato a MILANO il 21/01/1968 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; t RG 45576/21 Rilevato che con sentenza in data 14 luglio 2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 15 gennaio 2021 del Tribunale di Roma che aveva condannato Gaetano Felice Maturi alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha lamentato con il primo motivo il vizio di motivazione, perché non poteva dirsi raggiunta la prova dello spaccio dal momento che si trovava vicino a casa e l'urlo lanciato alla vista degli agenti non era rilevante, e con il secondo motivo il vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva e per la mancata riduzione della pena;

Ritenuto che la prima doglianza è generica e fattuale: i Giudici hanno accertato che l'imputato, già noto alle Forze dell'ordine, aveva urlato "Zio, zio, via. La polizia scappa, scappa" al coimputato che si era disfatto della busta di cellophane contenente 4,038 grammi di cocaina pura da cui potevano ricavarsi 26 dosi medie singole, mentre scendeva frettolosamente le scale; Considerato che la seconda doglianza è inconsistente, poiché la Corte territoriale ha motivato la conferma della recidiva, con riferimento alla biografia penale, nonché la conferma della pena, di poco superiore ai minimi edittali;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden