Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33314/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges sentencing on agreed terms via motivation defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33314/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged a sentencing decision based on defects in the court's reasoning. The appellant argued for vices of motivation and omitted reasoning regarding the denial of generic requests, while the prosecution and defendant had concurred in the statutory penalties. The court ruled that such appeals against sentences applied on agreed terms are strictly limited to specific grounds like the expression of the defendant's will or legal qualification errors, excluding motivation defects.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentences applied on agreed terms are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation, legal qualification, or penalty legality, excluding defects of motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing on agreed terms cassation appeal inadmissibility defects of motivation public prosecution appeal limits criminal procedure code rinnovo del permesso di dimora permesso di famiglia soggiorno ininterrotto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che entrambe le censure esulano dai limiti dell'art. 448„ comma 2-bis, cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATTOLLINO NAZARIO nato a SAN SEVERO il 26/07/1972 avverso la sentenza del 05/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAato avviso i; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 45540/21 Rilevato che con sentenza in data 5 novembre 2021 il GUP del Tribunale di Foggia ha applicato all'imputato su concorde richiesta delle parti le pene di legge per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha lamentato con il primo motivo il vizio di motivazione e con il secondo l'omessa motivazione in merito al diniego delle generiche;

Ritenuto che entrambe le censure esulano dai limiti dell'art. 448„ comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo cui il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma non per vizio della motivazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna #Idi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente