Cassation court dismisses appeal on drug trafficking conviction citing lack of specific factual grounds in first instance judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for multiple cocaine trafficking offenses. The appellant argued for generic leniency and questioned witness credibility, but the court found the first-instance reasoning sufficiently grounded in the defendant's possession exceeding three doses and the specific context of the sale. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 73 comma 1 D.P.R. n. 309/1990; Art. 133 c.p.; The appeal must be rejected if the lower court's decision is adequately motivated regarding the denial of generic leniency and the specific circumstances of the offense, even when the appellant raises generic factual doubts.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRABELLA CARMELO ANTONINO nato a CATANIA il 20/05/1972 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 45463/21 Rilevato che con sentenza in data 1° luglio 20121 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza in data 29 settembre 2016 del Tribunale di Ragusa che aveva condannato Carmelo Antonino Mirabella alle pene di legge per plurime cessioni di cocaina, rilevanti ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, e per la violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza;
Rilevato che il ricorrente ha lamentato con il primo motivo il vizio di motivazione, perché non era credibile la versione del testimone; con il secondo la violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche; con il terzo l'omessa motivazione sulla pena; Ritenuto che il primo motivo consiste in una generica deduzione di fatto che non si confronta con la sentenza impugnata dove si legge che la somma detenuta dall'imputato era superiore al valore di sole tre dosi di cocaina ed era coerente con la spiegazione dell'acquirente che aveva acquistato la sostanza provvedendo al pagamento di un debito pregresso derivante da precedenti illecite cessioni;
Considerato che il diniego delle generiche è stato adeguatamente motivato per l'assenza di elementi positivi e per la presenza invece di elementi negativi, perché l'imputato aveva spacciato davanti alla figlioletta; Ritenuto che del pari la pena è stata adeguatamente motivata con riguardo alla gravità dell'offesa e al richiamo degli altri criteri dell'art. 133 cod. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presid