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Ordinanza — n. 33312/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and barred by prior silence on confiscation issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33312/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Erjon Bodini inadmissible due to procedural preclusion and generic arguments. The appellant challenged a reduced sentence for cocaine possession, citing lack of reasoning on mobile phone confiscation and unfair sentencing, though he had previously failed to contest the confiscation at the appellate stage. The court ruled that the second ground was barred because the appellant did not raise the specific defect regarding confiscation in his appeal, rendering the entire complaint inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to cite specific defects in the lower court's reasoning or if the arguments are generic and inconsistent with the agreed settlement, thereby violating the principle of preclusion.

Parole chiave

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procedural preclusion generic appeal grounds omitted reasoning sentencing fairness confiscation of property Cassazione ordinanza appellate review confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 2 c.p.c.
Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BODINI ERJON (C.U.I. 0248F8Q) nato il 23/06/1981 avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA[dato avviso a-é—pa--r2fil udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 45439/21 Rilevato che con sentenza in data 15 luglio 2021 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza in data 19 febbraio 2021 del GUP del Tribunale di Vicenza, in accoglimento del cosiddetto concordato in appello /ha ridotto la pena nei confronti di Erjon Bodini per il reato dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nella detenzione di poco più di un chilo di cocaina;

Rilevato che il ricorrente ha lamentato con il primo motivo la violazione di legge per omessa motivazione sulla confisca dei cellulari e con il secondo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; Rilevato che con i motivi di appello non aveva censurato il vizio di motivazione della confisca, così determinando la formazione di una preclusione e che la censura sulla pena è generica e incoerente con il cosiddetto concordato in appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente