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Ordinanza — n. 33311/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging lack of reasoning when only sentencing was applied on joint request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33311/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant sought to challenge the judgment solely on grounds of omitted reasoning. Although the lower court applied the statutory penalty based on a joint request by both parties, the appeal was restricted to specific grounds such as the defendant's will or legal qualification, excluding defects in reasoning. Consequently, the Court rejected the claim for lack of motivation regarding acquittal grounds, as the judge had addressed them.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against sentences applying penalties on joint request are inadmissible for defects in reasoning, as the law limits admissible grounds to the defendant's will, correlation of request, legal qualification, or illegality of the penalty.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility joint request sentencing omitted reasoning ground procedural law limitations acquittal grounds addressed motivi di cassazione motivi validi rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha lamentato l'omessa motivazione del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha lamentato l'omessa motivazione del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ACHILLE nato a SAN MARCO DEI CAVOTI il 03/02/1956 avverso la sentenza del 11/06/2021 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 45399/21 Rilevato che con sentenza in data 11 giugno 2021 il Tribunale di Teramo ha applicato su concorde richiesta delle parti ad Achille Di Rocco le pene cli legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha lamentato l'omessa motivazione del proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma non per vizio della motivazione; Rilevato che, nel caso in esame, il Giudice ha comunque motivato in merito all'assenza di cause di proscioglimento;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente