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Ordinanza — n. 33310/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing and failure to specifically challenge the appellate court's sentencing reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33310/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a significant delay in filing, submitted after the statutory deadline. The appellant, Silvia Gaudiano, failed to specifically challenge the appellate court's reduction of her sentence under Article 73, paragraph 5, of the Customs Code, instead lodging a generic complaint regarding the reasonable doubt standard. Consequently, the court ruled that the legal prerequisites for admissibility were not met, dismissing the appeal and ordering the appellant to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit or if the grounds for appeal are not specifically stated in the petition.

Parole chiave

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late cassation appeal statutory time limit specific grounds requirement customs code penalty reasonable doubt standard motivazione inadeguata delle censure costituzionali tempestività dell'istanza di ricusazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAUDIANO SILVIA nato a FOLIGNO il 24/09/1975 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 45289/21 Rilevato che con sentenza in data 12 marzo 2021 la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza in data 9 marzo 2018 del Tribunale di Spoleto, ha ridotto la pena inflitta a Silvia Gaudiano per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorso per cassazione è stato tardivamente presentato il 22 luglio 2021, quando il termine per impugnare era il 26 aprile 2021; Rilevato altres che la ricorrente non ha sottoposto a censura la sentenza impugnata, i lamentando g nericamente che non era stato superato il ragionevole dubbio; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma, il 10 giugno 2022 Il Consigliere