Ordinanza — n. 33307/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAMIL MOHAMED nato il 28/02/1982 avverso l'ordinanza del 16/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;RITENUTO IN FATTO E - Rilevato che Mohamed Jamil ha proposto ricorso personalmente avverso • l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che ha rigettato l'opposizione proposta da Jamil avverso il provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dal Magistrato di sorveglianza di Varese, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; - Osservato che sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono evidentemente successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato e, comunque, dell'interessato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod, proc. pen. (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33307/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;RITENUTO IN FATTO E - Rilevato che Mohamed Jamil ha proposto ricorso personalmente avverso • l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che ha rigettato l'opposizione proposta da Jamil avverso il provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dal Magistrato di sorveglianza di Varese, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; - Osservato che sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono evidentemente successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato e, comunque, dell'interessato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod, proc. pen. (Sez.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAMIL MOHAMED nato il 28/02/1982 avverso l'ordinanza del 16/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Rilevato che Mohamed Jamil ha proposto ricorso personalmente avverso • l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che ha rigettato l'opposizione proposta da Jamil avverso il provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dal Magistrato di sorveglianza di Varese, ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; - Osservato che sia il provvedimento impugnato, sia il ricorso sono evidentemente successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato e, comunque, dell'interessato di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod, proc. pen. (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01, 272011 - 01, la quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato, per violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, lì dove non consente la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, rientrando nella discrezionalità legislativa esigere la rappresentanza tecnica per le impugnazioni in cassazione); - Considerato che il ricorso vada dichiarato inammissibile de plano, ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (pure introdotto dalla legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), della somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il Cons liere estensore Il Pre