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Ordinanza — n. 33303/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on criminal appeal procedure grounds regarding object location in vehicle trunk.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33303/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for carrying a sharp metal object without justification. The appellant argued that the object was not in his immediate possession because it was located in the trunk rather than the glove compartment. The court rejected this, ruling that the object's placement in the trunk constituted 'ready availability' under the relevant statute, and the appeal contained only substantive merit criticisms rather than procedural violations.

Regesto Legislator

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Art. 4 legge 110/1975; Art. 192 cod. proc. pen.: An appeal challenging a conviction for carrying a weapon without justification is inadmissible if the lower court's factual finding regarding the object's ready availability is clear and congruous, and the appellant's objections concern substantive merit rather than procedural law.

Parole chiave

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criminal appeal procedure ready availability vehicle trunk location inadmissible appeal carrying weapon without justification allegazioni fattuali non credibili gravi addebiti penali principio accusatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
E CONSIDIERATO IN DIRITTO - Premesso che la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 800,00 di ammenda emessa nei confronti di Aleksandar Dimitrov Pilarski per il reato di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILARSKI ALEKSANDAR DIMITROV nato il 03/07/1974 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDIERATO IN DIRITTO - Premesso che la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 800,00 di ammenda emessa nei confronti di Aleksandar Dimitrov Pilarski per il reato di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per il porto senza giustificato motivo di un utensiie in ferro affilato della lunghezza di cm 48, culminante con punta affilata; - Constatato che il ricorrente ha sviluppato un unico motivo finalizzato a dedurre la violazione degli artt. 4 legge n. 110 del 1975 e 192 cod. proc. pen., criticando il ragionamento dei giudici di appello per aver ritenuto nella sua pronta disponibilità l'oggetto descritto nel capo di accusa, benché esso fosse collocato, non nel vano portaoggetti, ma nel cofano posteriore dell'autovettura in uso a Pilarski all'atto della perquisizione; - Considerato che la doglianza non meriti considerazione, dal momento che la Corte territoriale ha chiarito in modo esauriente che l'oggetto di offesa il cui porto senza giustificato motivo al di fuori dell'abitazione è stato ritenuto in modo incontrastato contra legem, essendo situato nel bagagliaio del veicolo posseduto dall'imputato, era, in concreto, nella facile e pronta disponibilità del medesimo: e a tale chiaro e congruo apparato argomentativo, fondante l'incensurabile accertamento in fatto, il ricorrente ha, dietro la formale deduzione della violazione di legge, opposto nella sostanza - non consentite - critiche aventi un contenuto di merito, in ordine al profilo rettamente definito dalla Corte di appello; - Rilevato, pertanto, che il ricorso è inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e dell'equa somma di euro tremila alla Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022