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Ordinanza — n. 33302/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33302/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33302/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HABILAJ MIKLOVAN nato il 23/12/1973 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO STANI; - Premesso che la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Miklovan Habilaj avverso la sentenza, all'esito di rito abbreviato, che lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.los. 25 luglio 1998, n. 286; - Osservato che - a fronte dell'adeguata motivazione data dalla Corte territoriale circa la non conformità dell'appello al criterio di specificità dell'impugnazione richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen., con riferimento all'unico motivo, inerente alla prospettazione di massima riduzione della pena in dipendenza dell'applicazione delle riconosciute circostanze attenuanti generiche - il ricorrente, con l'unico motivo formulato, si è limitato a criticare genericamente l'approdo raggiunto dalla Corte di appello ritenendo bastevole che egli con l'atto di appello di fosse dedicato a insistere nel senso che gli elementi valutati dai primo giudice al fine del riconoscimento delle suddette attenuanti dovevano valere anche a giustificare la diminuzione massima nell'ambito della forbice stabilita dalla legge, non considerando però che, al di là della riscrittura dell'art. 581 cod. proc. pen. (in virtù della sostituzione stabilita dall'art. 1, comma 55, della 23 giugno 2017, n. 103, è operante il principio secondo cui l'appello, come il ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a base della decisione impugnata, fermo restando che l'onere di specificità a carico dell'impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33302/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 13, comma 13, d.los. 25 luglio 1998, n. 286; - Osservato che - a fronte dell'adeguata motivazione data dalla Corte territoriale circa la non conformità dell'appello al criterio di specificità dell'impugnazione richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen., con riferimento all'unico motivo, inerente alla prospettazione di massima riduzione della pena in dipendenza dell'applicazione delle riconosciute circostanze attenuanti generiche - il ricorrente, con l'unico motivo formulato, si è limitato a criticare genericamente l'approdo raggiunto dalla Corte di appello ritenendo bastevole che egli con l'atto di appello di fosse dedicato a insistere nel senso che gli elementi valutati dai primo giudice al fine del riconoscimento delle suddette attenuanti dovevano valere anche a giustificare la diminuzione massima nell'ambito della forbice stabilita dalla legge, non considerando però che, al di là della riscrittura dell'art. 581 cod. proc. pen. (in virtù della sostituzione stabilita dall'art. 1, comma 55, della 23 giugno 2017, n. 103, è operante il principio secondo cui l'appello, come il ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a base della decisione impugnata, fermo restando che l'onere di specificità a carico dell'impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

Parole chiave

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infrazioni alla legge sugli stranieri riduzione del divieto d'entrata allontanamento malgrado rischio di persecuzione protezione internazionale limitazione dell'effettivo degli stranieri permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
286; - Osservato che - a fronte dell'adeguata motivazione data dalla Corte territoriale circa la non conformità dell'appello al criterio di specificità dell'impugnazione richiesto dall'art. 581 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HABILAJ MIKLOVAN nato il 23/12/1973 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO STANI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Premesso che la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Miklovan Habilaj avverso la sentenza, all'esito di rito abbreviato, che lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.los. 25 luglio 1998, n. 286; - Osservato che - a fronte dell'adeguata motivazione data dalla Corte territoriale circa la non conformità dell'appello al criterio di specificità dell'impugnazione richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen., con riferimento all'unico motivo, inerente alla prospettazione di massima riduzione della pena in dipendenza dell'applicazione delle riconosciute circostanze attenuanti generiche - il ricorrente, con l'unico motivo formulato, si è limitato a criticare genericamente l'approdo raggiunto dalla Corte di appello ritenendo bastevole che egli con l'atto di appello di fosse dedicato a insistere nel senso che gli elementi valutati dai primo giudice al fine del riconoscimento delle suddette attenuanti dovevano valere anche a giustificare la diminuzione massima nell'ambito della forbice stabilita dalla legge, non considerando però che, al di là della riscrittura dell'art. 581 cod. proc. pen. (in virtù della sostituzione stabilita dall'art. 1, comma 55, della 23 giugno 2017, n. 103, è operante il principio secondo cui l'appello, come il ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a base della decisione impugnata, fermo restando che l'onere di specificità a carico dell'impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); - Rilevato che - essendo risultato generico il richiamato motivo - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ex art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec